venerdì 20 settembre 2013

LA NOMINA DI GIULIANO AMATO E' INCOSTITUZIONALE

Cari Amici e Lettori, purtroppo ho l'abitudine di andare sempre a controllare ed informarmi sui fatti che accadono e guardate cosa ho scoperto !!!

La nostra costituzione all'art. 134 secondo comma dice: "I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio."

Nel sito della corte costituzionale il nostro caro Prof. Giuliano Amato è sta inserito tra i componenti con questa dicitura: "Professore emerito di diritto pubblico comparato, nato a Torino il 13 maggio 1938, nominato dal Presidente della Repubblica il 12 settembre 2013. Giura il 18 settembre 2013."

Dal sito dell'università di Bologna lo status giuridico di un professore emerito viene definito, ai sensi del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 (pubblicato nel Supplemento ordinario del 7 dicembre 1933 n. 283), in questo modo:
"Il Regio Decreto citato recita all’art. 111: “Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di “professore emerito”, qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari, il titolo di “professore onorario” qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno 15 anni. Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l’interessato apparteneva all’atto della cessazione dal servizio”.
Ai professori Emeriti ed Onorari non competono particolari prerogative accademiche."

Dai regolamenti degli Atenei risulta, inoltre, che i candidati a tale titolo debbano avere alcuni requisiti tra cui quello che: "abbiano maturato almeno venti anni di ordinario. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professore straordianrio e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base a norme di legge."
 
 
Ora, ragionando un pò, cosa comporta la qualifica attribuita ad Amato come professore emerito?
Nella costituzione si riporta che possono essere eletti solo i professori ordinari (quindi non emeriti) e, presupponendo che i venti anni siano riferiti all'esercizio della professione di avvocato e non ad un servizio di professore, che questi siano ancora in attività al momento della nomina, e non a riposo come possono esserlo invece i magistrati.
Il prof. Amato non era in servizio al momento della nomina, dimostrato anche dalla qualifica di professore emerito, ed i 20 anni sono riferiti all'esercizio di avvocato e non al servizio di professore.
 
Il dubbio che ci sia qualcosa di incostizionale cresce, anzi credo proprio che la nomina sia del tutto incostituzionale in quanto Giuliano Amato, secondo quanto illustrato sopra, non avrebbe i giusti requisiti.
Chiedo ai nostri parlamentari di sollevare il problema nelle sedi opportune e di adottare, o far adottare, tutti i provvedimenti del caso possibili.
Enea Giancaterino - Attivista M5S

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